Legge quadro sull' elettrosmog:
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del
14/02/01
Art. 1. (Finalità della legge)
1.
La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi
fondamentali diretti a:
a)
assicurare la tutela della salute dei lavoratori,
delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti
dell’esposizione a determinati livelli di campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e
nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
b)
promuovere la ricerca scientifica per la valutazione
degli effetti a lungo termine e attivare misure di
cautela da adottare in applicazione del principio di
precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2,
del trattato istitutivo dell’Unione Europea;
c)
assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e
promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di
risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli
effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie
disponibili.
2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
della presente legge nell’ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1.
La presente legge ha per oggetto gli impianti, i
sistemi e le apparecchiature per usi civili,
militari e delle forze di polizia, che possano
comportare l’esposizione dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese
tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente
legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti
radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia
mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2.
Le disposizioni della presente legge non si
applicano nei casi di esposizione intenzionale per
scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed
ai dispositivi di uso domestico, individuale e
lavorativo si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della
presente legge.
3.
Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di
polizia le norme della presente legge sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze al servizio
espletato, individuate con il decreto di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a).
4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia; i predetti servizi sono competenti altresì
per le aree riservate od operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze individuate con il
decreto di cui al comma 3.
Art. 3. (Definizioni)
1.
Ai fini dell’applicazione della presente legge si
assumono le seguenti definizioni:
a)
esposizione: è la condizione di una persona soggetta
a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a
correnti di contatto, di origine artificiale;
b)
limite di esposizione: è il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, definito ai
fini della tutela della salute da effetti acuti, che
non deve essere superato in alcuna condizione di
esposizione della popolazione e dei lavoratori per
le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a);
c)
valore di attenzione: è il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, che non deve essere superato
negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze prolungate per le finalità di
cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso
costituisce misura di cautela ai fini della
protezione da possibili effetti a lungo termine e
deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti
dalla legge;
d)
obiettivi di qualità sono: 1) i criteri
localizzativi, gli standard urbanistici, le
prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili, indicati
dalle leggi regionali secondo le competenze definite
dall’articolo 8; 2) i valori di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato
secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma
1, lettera a), ai fini della progressiva
minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;
e)
elettrodotto: è l’insieme delle linee elettriche,
delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f)
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è
ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle
lavoratrici che, per la loro specifica attività
lavorativa, sono esposti a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
g)
esposizione della popolazione: è ogni tipo di
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, ad eccezione dell’esposizione di
cui alla lettera f) e di quella intenzionale per
scopi diagnostici o terapeutici;
h)
stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono
uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un
insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese
le apparecchiature accessorie, necessari in una data
postazione ad assicurare un servizio di
radiodiffusione, radiocomunicazione o
radioastronomia;
i)
impianto per telefonia mobile: è la stazione radio
di terra del servizio di telefonia mobile, destinata
al collegamento radio dei terminali mobili con la
rete del servizio di telefonia mobile;
l)
impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di
terra per il servizio di radiodiffusione televisiva
o radiofonica.
Art. 4. (Funzioni dello Stato)
1.
Lo Stato esercita le funzioni relative:
a)
alla determinazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,
in quanto valori di campo come definiti
dall’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in
considerazione del preminente interesse nazionale
alla definizione di criteri unitari e di normative
omogenee in relazione alle finalità di cui
all’articolo 1;
b)
alla promozione di attività di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al
coordinamento dell’attività di raccolta, di
elaborazione e di diffusione dei dati, informando
annualmente il Parlamento su tale attività; in
particolare il Ministro della sanità promuove,
avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza
fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel
campo scientifico, un programma pluriennale di
ricerca epidemiologica e di cancerogenesi
sperimentale, al fine di approfondire i rischi
connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a
bassa e alta frequenza;
c)
all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti
fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate, al fine di rilevare i livelli di campo
presenti nell’ambiente;
d)
alla determinazione dei criteri di elaborazione dei
piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2,
con particolare riferimento alle priorità di
intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità
di coordinamento delle attività riguardanti piú
regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili
per quanto attiene alle implicazioni di carattere
economico ed impiantistico;
e)
all’individuazione delle tecniche di misurazione e
di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico;
f)
alla realizzazione di accordi di programma con i
gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari
degli stessi o delle reti di trasmissione o con
coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità
nonché con gli esercenti di impianti per emittenza
radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di
promuovere tecnologie e tecniche di costruzione
degli impianti che consentano di minimizzare le
emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio;
g)
alla definizione dei tracciati degli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kV;
h)
alla determinazione dei parametri per la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
all’interno di tali fasce di rispetto non è
consentita alcuna destinazione di edifici ad uso
residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso
che comporti una permanenza non inferiore a quattro
ore.
2.
I limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione
e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i
parametri per la previsione di fasce di rispetto per
gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e)
e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a)
per la popolazione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e
le competenti Commissioni parlamentari, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza
unificata»;
b)
per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro e
della previdenza sociale, il Comitato di cui
all’articolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresí,
il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e
sui lavoratori professionalmente esposti.
3.
Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non
siano state raggiunte le intese in sede di
Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio
dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta
i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4.
Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei
piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera
d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il
Comitato di cui all’articolo 6 e la Conferenza
unificata.
5.
Le regioni adeguano la propria legislazione ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e,
limitatamente alla definizione di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di
qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del
presente articolo. 6. Per le finalità di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa di lire
8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b),
di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno
2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c),
e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi
di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché
per gli ulteriori accordi di programma di cui agli
articoli 12 e 13.
Art. 5. (Misure di tutela dell’ambiente e del
paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di elettrodotti)
1.
Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con
apposito regolamento adottato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo
29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei
lavori pubblici e per i beni e le attività culturali,
previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e
sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
adottate misure specifiche relative alle
caratteristiche tecniche degli impianti e alla
localizzazione dei tracciati per la progettazione,
la costruzione e la modifica di elettrodotti e di
impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con
lo stesso regolamento vengono indicate le
particolari misure atte ad evitare danni ai valori
ambientali e paesaggistici e possono essere adottate
ulteriori misure specifiche per la progettazione, la
costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree
soggette a vincoli imposti da leggi statali o
regionali, nonché da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli
interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo
restando quanto disposto dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo
restando il rispetto dei predetti vincoli e
strumenti di pianificazione.
2.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono
adottate misure di contenimento del rischio
elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1,
ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e
di collisione dell’avifauna.
3.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é
definita una nuova disciplina dei procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV,
in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della
presente legge, ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai
seguenti criteri e princìpi:
a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b)
individuazione delle tipologie di infrastrutture a
minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla
salute dei cittadini;
c)
concertazione con le regioni e gli enti locali
interessati nell’ambito dei procedimenti
amministrativi di definizione dei tracciati;
d)
individuazione delle responsabilità e delle
procedure di verifica e controllo;
e)
riordino delle procedure relative alle servitù di
elettrodotto e ai relativi indennizzi.
f)
valutazione preventiva dei campi elettromagnetici
preesistenti.
4.
Le norme, anche di legge, che disciplinano i
procedimenti indicati al comma 3, individuate dal
regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate
con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo.
Art. 6. (Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico)
1.
È istituito il Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato».
2.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente
o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, ed è
composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari
delegati, della sanità, dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e
della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dei lavori pubblici,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
per i beni e le attività culturali, dei trasporti e
della navigazione, delle comunicazioni, della difesa
e dell’interno.
3.
Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli
4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4.
Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4,
comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e
12, comma 1.
5.
Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli
adempimenti previsti dalla presente legge e
predispone una relazione annuale al Parlamento sulla
sua attuazione.
6.
Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso
a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed
organismi, aventi natura pubblica e competenze
specifiche nelle diverse materie di interesse della
presente legge.
7.
Per l’istituzione e il funzionamento del Comitato è
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 7. (Catasto nazionale)
Il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), é costituito, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro
della sanità ed il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, nell’ambito del
sistema informativo e di monitoraggio di cui
all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto
nazionale opera in coordinamento con i catasti
regionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
d). Le modalità di inserimento dei dati sono
definite dal Ministro dell’ambiente, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda
l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse
connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni,
con il Ministro dei lavori pubblici e con il
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, per quanto riguarda l’inserimento
dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, per quanto
riguarda l’inserimento dei dati relativi agli
impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa
e dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento
dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad
impianti, sistemi ed apparecchiature per usi
militari e delle forze di polizia.
Art. 8. (Competenze delle regioni, delle province e
dei comuni)
1.
Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità nonchè dei criteri e
delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le
competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
a)
l’esercizio delle funzioni relative
all’individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione,
ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel
rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento
di cui all’articolo 5;
b)
la definizione dei tracciati degli elettrodotti con
tensione non superiore a 150 kV, con la previsione
di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai
sensi dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle;
c)
le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
alla installazione degli impianti di cui al presente
articolo, in conformità a criteri di semplificazione
amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d)
la realizzazione e la gestione, in coordinamento con
il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al
fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel
territorio regionale, con riferimento alle
condizioni di esposizione della popolazione;
e)
l’individuazione degli strumenti e delle azioni per
il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f)
il concorso all’approfondimento delle conoscenze
scientifiche relative agli effetti per la salute, in
particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
2.
Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi
relativi alla tutela della salute pubblica, alla
compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela
dell’ambiente e del paesaggio.
3.
In caso di inadempienza delle regioni, si applica
l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
4.
Le regioni, nelle materie di cui al comma 1,
definiscono le competenze che spettano alle province
ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249.
5.
Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree
interessate da installazioni militari o appartenenti
ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti
all’ordine e alla sicurezza pubblica sono definite
mediante specifici accordi dai comitati misti
paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24
dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6.
I comuni possono adottare un regolamento per
assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
Art. 9. (Piani di risanamento)
1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), la regione adotta, su proposta dei soggetti
gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di
risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e
comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli
impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione ed agli
obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme
della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di
inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i
comuni e gli enti interessati, entro i successivi
tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è
controllata dalle regioni, puó prevedere anche la
delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione
in siti conformi alla pianificazione in materia, e
degli impianti di diversa tipologia in siti idonei.
Il risanamento é effettuato con onere a carico dei
titolari degli impianti.
2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all’articolo 4, comma 4, i
gestori degli elettrodotti presentano una proposta
di piano di risanamento, al fine di assicurare la
tutela della salute e dell’ambiente. I proprietari
di porzioni della rete di trasmissione nazionale o
coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono
tenuti a fornire tempestivamente al gestore della
rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte
degli interventi di risanamento delle linee di
competenza, nonchè tutte le informazioni necessarie
ai fini della presentazione della proposta di piano
di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti
che si intendono attuare allo scopo di rispettare i
limiti di esposizione e i valori di attenzione,
nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità
stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma
2, lettera a). Esso deve indicare il programma
cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità
stabilite dal citato decreto, considerando comunque
come prioritarie le situazioni sottoposte a piú
elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in
prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche,
sanitarie, o comunque di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore, con
particolare riferimento alla tutela della
popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di
inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è
proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3.
Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150
kV, la proposta di piano di risanamento é presentata
al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato,
con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni,
entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente,
di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e dei lavori pubblici,
sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i
comuni interessati. Per gli elettrodotti con
tensione non superiore a 150 kV, la proposta di
piano di risanamento é presentata alla regione, che
approva il piano, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni,
sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di
inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento per gli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei
termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4.
Il risanamento degli elettrodotti deve essere
completato entro dieci anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre
2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere
comunque completato il risanamento degli
elettrodotti che non risultano conformi,
rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 4 ed
alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del
6 maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e agli
obiettivi di qualità stabiliti ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della presente
legge. Il risanamento é effettuato con onere a
carico dei proprietari degli elettrodotti, come
definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. L’Autorità per l’energia elettrica ed
il gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro
sessanta giorni dall’approvazione del piano di
risanamento, la valutazione dei costi strettamente
connessi all’attuazione degli interventi di
risanamento nonché i criteri, le modalità e le
condizioni per il loro eventuale recupero.
5.
Ai fini della concessione di contributi alle regioni
per l’elaborazione dei piani di risanamento, la
realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio
delle attività di controllo e di monitoraggio, é
autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001. Le somme derivanti
dall’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio
dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100
per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad
apposite unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente; tali somme
sono destinate, sulla base di criteri determinati
dalla Conferenza unificata, alla concessione di
contributi alle regioni, ad integrazione delle
risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo
del presente comma, ai fini dell’elaborazione dei
piani di risanamento, della realizzazione dei
catasti regionali e dell’esercizio delle attività di
controllo e di monitoraggio.
6.
Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle
stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli
impianti per telefonia mobile e degli impianti per
radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano,
dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari
degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano
comunque la disponibilità, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 15, comporta il mancato
riconoscimento da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale del canone di utilizzo
relativo alla linea non risanata e la disattivazione
dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi,
garantendo comunque i diritti degli utenti
all’erogazione del servizio di pubblica utilità. La
disattivazione è disposta:
a)
con provvedimento del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale
nonché le regioni interessate, per quanto riguarda
gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b)
con provvedimento del presidente della giunta
regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con
tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi
radioelettrici, con esclusione degli impianti per
telefonia mobile e per radiodiffusione e degli
impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni
radioelettriche per trasmissione di dati, la cui
disattivazione é disposta con provvedimento del
Ministro delle comunicazioni che assicura l’uniforme
applicazione della disciplina sul territorio
nazionale.
7.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su ciascuna struttura
di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1
dell’articolo 3 deve essere applicata una etichetta
informativa ben visibile, riportante la tensione
prodotta, i valori di esposizione rintracciabili
nella documentazione autorizzativa, i limiti di
esposizione ed i valori di attenzione prescritti
dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di
rispetto.
Art. 10. (Educazione ambientale)
Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i
Ministri della sanità, dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di
informazione e di educazione ambientale ai sensi
della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall’anno 2001.
Art. 11.(Partecipazione al procedimento
amministrativo)
Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli
elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai
procedimenti di adozione e approvazione dei piani di
risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, si
applicano le disposizioni di cui al capo III della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla partecipazione al procedimento
amministrativo.
Art. 12. (Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo)
1.
Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro della sanità, previo parere del
Comitato e sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenendo conto anche degli
orientamenti e degli atti dell’Unione europea in
materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei
consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti, le
informazioni che i fabbricanti di apparecchi e
dispositivi, in particolare di uso domestico,
individuale o lavorativo, generanti campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire
agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici,
mediante apposite etichettature o schede
informative. Le informazioni devono riguardare, in
particolare, i livelli di esposizione prodotti
dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di
utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le
principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso
decreto sono individuate le tipologie di apparecchi
e dispositivi per i quali non vi è emissione di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o
per i quali tali emissioni sono da ritenersi così
basse da non richiedere alcuna precauzione.
2.
Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed
accordi di programma con le imprese produttrici di
apparecchiature di uso domestico, individuale o
lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, al fine di favorire e
sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare
le emissioni.
Art. 13. (Accordi di programma per i servizi di
trasporto pubblico)
Il Ministro dell’ambiente, su proposta del Comitato,
promuove la realizzazione di intese ed accordi di
programma con i gestori di servizi di trasporto
pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le
emissioni.
Art. 14. (Controlli)
1.
Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine
di esercitare le funzioni di controllo e di
vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione
della presente legge, utilizzano le strutture delle
Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente,
di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in
materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite
dalle disposizioni vigenti.
2.
Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente non sono ancora operanti,
ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni
provinciali e comunali si avvalgono del supporto
tecnico dell’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente, dei presidi multizonali di
prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche
competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3.
Il controllo all’interno degli impianti fissi o
mobili destinati alle attività istituzionali delle
Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili
del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa
di settore. Resta fermo in particolare, quanto
previsto per le forze armate e di polizia dagli
articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4.
Il personale incaricato dei controlli,
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di
controllo, può accedere agli impianti che
costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e
richiedere, in conformità alle disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.
Tale personale è munito di documento di
riconoscimento dell’ente di appartenenza.
Art. 15. (Sanzioni)
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di
un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i
valori di attenzione di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri previsti
dall’articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti
dall’articolo 16 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2
milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si
applica anche nei confronti di chi ha in corso di
attuazione piani di risanamento, qualora non
rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
delle misure di tutela di cui all’articolo 5, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200
milioni. In caso di recidiva la sanzione è
raddoppiata.
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di
cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità
competenti, sulla base degli accertamenti effettuati
dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi
dell’articolo 14. Le autorità competenti
all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2
sono individuate dai decreti di cui all’articolo 4,
comma 2.
4.
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste,
ai fini della tutela dell’ambiente e della salute,
dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla
licenza per l’installazione e l’esercizio degli
impianti disciplinati dalla presente legge, si
applica la sanzione della sospensione degli atti
autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In
caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è
revocato.
5.
La sanzione di cui al comma 4 è applicata
dall’autorità competente in base alle vigenti
disposizioni a rilasciare l’atto autorizzatorio,
sulla base degli accertamenti effettuati dalle
autorità abilitate ai controlli.
6.
L’inosservanza del decreto di cui all’articolo 12,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e
lire 600 milioni.
7.
In riferimento alle sanzioni previste nel presente
articolo non è ammesso il pagamento in misura
ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 16. (Regime transitorio)
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano,
in quanto compatibili con la presente legge, le
disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e
successive modificazioni, le disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni
del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre
1998, n. 381.
Art. 17. (Copertura finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente
legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 si provvede: a) quanto a lire
7.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante
utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente; b) quanto a lire 13.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante
utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Documento di Salisburgo
http://www.verdinrete.it/ondakiller/salzburg.p
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